Art. 279 — Sottocommissioni
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Nei comuni appartenenti alle prime cinque classi la commissione puo' suddividersi in sottocommissioni, composta ciascuna di almeno cinque membri. Per la validita' delle adunanze della commissione e delle sottocommissioni occorre la presenza di almeno la meta' dei rispettivi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti: in caso di parita' prevale il voto del presidente. I commissari devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni concernenti ricorsi d'interesse proprio e dei loro congiunti od affini sino al 4° grado, ovvero di enti o societa' da essi amministrati o vigilati o presso i quali prestano opera retribuita, oppure di persone con le quali siano legati da contratti di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione. Per la risoluzione delle questioni di massima, il presidente della commissione e quelli delle sottocommissioni possono promuovere una decisione della commissione in adunanza plenaria.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva