Art. 284-bis
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((Contro le decisioni sulle controversie concernenti l'applicazione dei tributi locali omesse in sede di appello, dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata ai sensi del precedente art. 283 (1° comma), salvo che non sia stabilito una speciale procedura nei capi riguardanti i singoli tributi predetti, e' ammesso ulteriore gravame, per soli motivi di legittimita', e nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, alla Commissione centrale per le imposte dirette. A tal fine e' aggiunta alla Commissione centrale suindicata, costituita nei modi di cui all'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, un'apposita, altra sezione per la risoluzione dei ricorsi proponibili a termine del precedente comma, composta di un vice presidente scelto fra i membri del Senato del Regno, da un consigliere di Stato, da un magistrato di grado non inferiore al 4° e da due funzionari di grado non inferiore al 6°, appartenenti uno all'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno e l'altro a quella del Ministero delle finanze. Il ricorso eventualmente prodotto a' sensi del primo comma, del presente articolo non sospende la iscrizione a ruolo del tributo)).
Testo vigente dal 12 febbraio 1937 al 30 novembre 1944 · versione 20 su Normattiva