Art. 284-bis
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Contro le decisioni sulle controversie concernenti l'applicazione dei tributi locali omesse in sede di appello, dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata ai sensi del precedente art. 283 (1° comma), salvo che non sia stabilito una speciale procedura nei capi riguardanti i singoli tributi predetti, e' ammesso ulteriore gravame, per soli motivi di legittimita', e nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, alla Commissione centrale per le imposte dirette. A tal fine e' aggiunta alla Commissione centrale suindicata, costituita nei modi di cui all'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, un'apposita, altra sezione per la risoluzione dei ricorsi proponibili a termine del precedente comma, composta di un vice presidente scelto fra i membri del Senato del Regno, da un consigliere di Stato, da un magistrato di grado non inferiore al 4° e da due funzionari di grado non inferiore al 6°, appartenenti uno all'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno e l'altro a quella del Ministero delle finanze. 42a Il ricorso eventualmente prodotto a' sensi del primo comma, del presente articolo non sospende la iscrizione a ruolo del tributo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334
42aIl D.Lgs. Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334, nel modificare l'art. 2 del Regio D.L. 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1937, n. 1122, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La composizione della Sezione speciale per i tributi locali presso la Commissione centrale, istituita con l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, e' modificata come segue: Il vice presidente e' scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attivita' di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo. Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati e funzionari in attivita' di servizio o a riposo. a) uno tra i consiglieri di Stato; b) uno tra i magistrati aventi grado non inferiore al quarto; c) uno tra i funzionari di grado non inferiore al sesto appartenenti uno all'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro a quella del Ministero dell'interno".
Testo vigente dal 30 novembre 1944 al 22 dicembre 2008 · versione 47 su Normattiva