Art. 286 — Ruoli principali
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Sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente per le partite rimaste invariate, e della deliberazione di cui all'art. 276 il podesta' o il preside compila, entro il mese di dicembre, i ruoli principali comprendendovi le partite non contestate, nonche' le somme indicate dal contribuente nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 277. I ruoli sono resi esecutori dal prefetto e poscia depositati per otto giorni consecutivi nell'ufficio comunale. Con avvisi da affiggersi nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il podesta' o il preside rende noto tale deposito, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento del tributo alle scadenze fissate.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva