Art. 286 — Ruoli principali
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((Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, e rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente per le partite rimaste invariate e della deliberazione di cui all'art. 276, la compilazione dei ruoli principali comprendendovi le partite non contestate, le parti non contestate delle partite assoggettate a rettificazione di ufficio a termine dell'art. 276, nonche' le somme indicate dal contribuente nel caso previsto dal penultimo comma del l'art. 277. Possono inoltre essere provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate dopo la decisione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione)). I ruoli sono resi esecutori dal prefetto e poscia depositati per otto giorni consecutivi nell'ufficio comunale. Con avvisi da affiggersi nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il podesta' o il preside rende noto tale deposito, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento del tributo alle scadenze fissate.
Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 30 giugno 1967 · versione 60 su Normattiva