Art. 29 — Esenzioni soggettive
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Sono esenti dalle imposte di consumo: 1. i generi destinati ai Sovrani, ai Capi di Governo esteri e Principi del sangue delle famiglie regnanti, ai capi di ambasciate e di legazioni estere; 2. i generi destinati ai capi di missione e ai membri del Corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici e commerciali) accreditati in Italia e regolarmente notificati al ministero degli affari esteri, a condizione che uguale franchigia sia stabilita nei rispettivi Stati a favore di capi di missione e del personale diplomatico italiano accreditato presso di quelli, in rapporto alle imposte di consumo o ad altri analoghi tributi locali, nonche' gli effetti ed i mobili di primo impianto spettanti ai consoli stranieri in Italia, subordinatamente alla condizione di reciprocita'; 3. i materiali, il gas luce, l'energia elettrica ed in generale tutto cio' che e' destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate; 4. i materiali, il gas luce, l'energia elettrica e gli oggetti occorrenti pel servizio postale, telegrafico e telefonico; 5. tutti i generi ad uso delle amministrazioni dello Stato e della Croce Rossa, eccettuati i viveri; 6. le bevande acquistate in economia dagli enti ed istituti di carita' e beneficenza per la distribuzione gratuita ai ricoverati; 7. il gas-luce e l'energia elettrica per illuminazione governativa, provinciale e comunale di aree pubbliche, come pure il gas-luce consumato nei processi di fabbricazione in stabilimenti industriali; 8. i mobili usati appartenenti alle famiglie gia' residenti o che vengano a risiedere nel comune.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 28 febbraio 1939 · versione 0 su Normattiva