Art. 296
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Salvo quanto e' disposto nel capo III del titolo III e salvo i casi in cui sia stabilita una pena piu' grave, le violazioni delle norme del presente Testo Unico riguardanti l'applicazione dei tributi e quelle dei relativi regolamenti sono punite, oltre che con le sanzioni civili comminate nei singoli casi, con l'ammenda fino a lire cinquecento. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni si osservano le norme degli articoli 227, 228 e 255 n. 2 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148 (testo unico), modificati con gli articoli 71 e 72 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonche' le norme del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 867. Quando le contravvenzioni riguardano tributi provinciali le funzioni demandate al podesta' dal citato R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 867, sono esercitate dal preside della provincia.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 28 febbraio 1939 · versione 0 su Normattiva