Art. 296
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1939 al 25 febbraio 1940. Leggi il testo vigente →
((Salvo quanto e' disposto nel capo III del titolo III e salvo i casi in cui sia stabilita una pena piu' grave, le violazioni delle norme del presente testo unico riguardanti l'applicazione dei tributi e quelle dei relativi regolamenti sono punite, oltre che con le sanzioni civili comminate nei singoli casi, con l'ammenda da lire venti a lire cinquecento. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 106 a 110 e 155 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383. La misura dell'oblazione entro i limiti di cui sopra e' determinata discrezionalmente dal podesta' o dal preside a seconda della rispettiva competenza)).
Testo vigente dal 28 febbraio 1939 al 25 febbraio 1940 · versione 29 su Normattiva