Art. 297-novies

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Contro l'applicazione della maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis si puo' ricorrere al Prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli in cui la maggiorazione stessa viene iscritta. Contro il provvedimento di liquidazione dell'indennita' prevista dall'articolo 297-quater e' ammesso analogo ricorso entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente ha avuto comunicazione dello sgravio o del rimborso. I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

Testo vigente dal 30 giugno 1967 al 22 dicembre 2008 · versione 88 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art297novies · fonte su Normattiva