Art. 297-sexies
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La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis e l'indennita' di cui all'articolo 297-quater sono dovute, rispettivamente, a favore ed a carico del Comune e della Provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad Enti diversi dall'Ente locale che provvede alla iscrizione a ruolo. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 275-bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 30 giugno 1967 al 14 gennaio 1970 · versione 88 su Normattiva