Art. 297-sexies
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[1]Maggiorazione ed indennita' dei tributi di Enti diversi dai Comuni e dalle Province:
[2]((La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis, nonche' la maggiorazione di cui al successivo articolo 297-octies, e l'indennita' di cui all'articolo 297-quater, sono dovute rispettivamente, a favore ed a carico del comune e della provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad enti diversi dall'ente locale che provvede all'iscrizione a ruolo)). Restano ferme le disposizioni dell'articolo 275-bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 14 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008 · versione 93 su Normattiva