Art. 298 — Privilegi
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Per la riscossione delle imposte, tasse e contributi previsti dal presente Testo Unico s'intendono estesi, a favore dei comuni e delle provincie, i privilegi stabiliti dagli articoli 1957 e 1962 del codice civile e, per l'imposta sull'industrie e relativa addizionale, anche il privilegio di cui all'articolo 62 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e la responsabilita' solidale del nuovo esercente, a norma dell'articolo 63 dello stesso testo unico, sempre subordinatamente ai diritti spettanti allo Stato in virtu' di tutti i citati articoli.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva