Art. 3 — Trasferimento di servizi ed oneri dalle provincie allo Stato
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Con la stessa decorrenza indicata nell'art. 1 sono trasferiti dalle provincie allo Stato gli oneri concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati: 1. somministrazione e manutenzione dei mobili per gli uffici di prefettura, per gli alloggi dei prefetti e per gli uffici provinciali e distaccati di pubblica sicurezza; 2. concorso per gli stipendi ai veterinari provinciali, secondo il riparto, tra le diverse provincie del Regno, della spesa consolidata di L. 127.750; 3. concorso per il servizio dei depositi dei cavalli stalloni; 4. contributi all'azienda autonoma statale della strada; 5. contributi per gl'istituti tecnici e nautici e per i licei scientifici; 6. contributi per le RR. scuole medie commerciali e i RR. istituti commerciali e per i RR. istituti superiori di scienze economiche e commerciali, per i RR. istituti d'istruzione artistica, per le scuole popolari operaie o di avviamento, per le RR. scuole industriali e di tirocinio e i RR. istituti industriali, per le RR. scuole minerarie, per le RR. scuole agrarie medie e i RR. istituti superiori di agraria, per le RR. scuole e i RR. corsi secondari di avviamento al lavoro, e per i consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica; 7. contributi per i servizi di sorveglianza per l'applicazione delle disposizioni concernenti la tutela dei boschi e terreni montani; 8. contributi per le opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria e per le opere di bonifica, che al 1° gennaio 1932 siano ancora da liquidare, o la parte di essi che, essendo stata gia' liquidata di venti esigibile successivamente a quella data. Il trasferimento allo Stato avviene anche se i contributi abbiano formato oggetto di cessione o di altro contratto analogo per il finanziamento delle opere; 9. impianto dei campi di fortuna per le flotte aeree dei velivoli anche se gia' istituiti, e funzionamento di essi. Ai contratti di affitto degli immobili adibiti ad uso dei detti campi si applicano le disposizioni del penultimo comma (seconda parte) dell'art. 2; 10. personale e spese d'ufficio degli archivi provinciali di Stato nelle provincie napoletane e siciliane, istituiti con la legge 12 novembre 1818 nonche' dell'archivio provinciale di Caserta, trasformato in archivio di Stato con R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2074. Con la stessa decorrenza cessa il contributo a carico dello Stato per l'arredamento e la manutenzione del mobilio delle prefetture e il detto mobilio, nonche' quello degli alloggi dei prefetti e degli uffici provinciali e distaccati di pubblica sicurezza, passano in proprieta' dello Stato. Sono, in conformita', modificati ?? RR. decreti-legge 19 aprile 1925, n. 722 e 20 gennaio 1927, n. 96; il R. decreto 9 agosto 1912, n. 885; il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125; la legge 17 maggio 1928, n. 1094; i RR. decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408, la legge 2 luglio 1929, n. 1272, e il R. decreto legge 3 agosto 1931, n. 1069; la legge 27 dicembre 1928, n. 3248; il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749; il testo unico 28 agosto 1924, n. 1618; il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123; il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214; il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2800; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214; il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172; la legge 7 gennaio 1929, n. 8, e il R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379; la legge 7 gennaio 1929, n. 7; la legge 3 marzo 1912, n. 134, e il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267; il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, la legge 13 luglio 1911, n. 774 e il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688; il testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, modificato col R. decreto-legge 5 febbraio 1925, n. 166, la legge 23 giugno 1927, n. 1630, e il R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1010; i RR. decreti 21 gennaio 1866, n. 2781, 28 luglio 1866, n. 3160 e 12 agosto 1927, n. 1637, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2074.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva