Art. 26

[1]Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 23, enti od istituti siano riconosciuti come istituti autonomi provinciali o come sezioni locali, i detti Istituti provinciali e le dette sezioni si considerano di diritto cessionari di tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziari o non, senza eccezione alcuna, di tutte le proprieta' mobiliari od immobiliari, titoli o crediti e di quant'altro sia di spettanza degli enti od istituti preesistenti e ne assumono tutte le obbligazioni passive con impegno di soddisfarlo nel loro importo integrale.

[2]Le disposizioni predette valgono altresi' nei casi di fusione di cui all'art. 24 e nei casi in cui, ai sensi dell'art. 25, le gestioni comunali o provinciali o le gestioni speciali per case popolari siano incorporate negli istituti provinciali o nelle sezioni locali.

[3]Gli atti relativi ai trasferimenti di proprieta' e di crediti di cui al presente articolo sono registrati con tassa fissa ed a tassa fissa sono pure soggette le formalita' ipotecarie e le volture catastali, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori.

[4]I fabbricati di pertinenza degli istituti di case popolari, gia' costruiti o in costruzione, con specifica destinazione ai fini indicati nell'art. 22, ultimo comma, sono trasferiti insieme con tutte le aree, i diritti e gli oneri ad essi pertinenti al patrimonio delle gestioni speciali riconosciuto ai sensi dell'art. 23, ultimo comma. Per tali trasferimenti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente testo unico stabilite per gli istituti autonomi provinciali.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art26 · fonte su Normattiva