Art. 307Nuove o maggiori spese facoltative

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Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai comuni e dalle provincie deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative, quando pure rivestano i caratteri indicati nell'articolo 305, se non venga dimostrata l'urgenza di esse e la disponibilita' dei mezzi per provvedervi. Le deliberazioni adottate dai podesta' e dai rettorati sono pubblicate nei modi stabiliti dal primo comma dell'art. 258 e sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate nei modi stabiliti dal quinto comma del citato articolo e contro di esse e' ammesso ricorso, anche nel merito, al ministro dell'Interno, da parte del prefetto, del podesta', del rettorato e di qualunque contribuente, ancorche' non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia. Il provvedimento del ministro dell'Interno e' definitivo e contro di esso e' ammesso ricorso soltanto per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nei termini e con le modalita' stabilite nel terzultimo e penultimo comma dell'articolo 258. Per i comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensate da riduzioni nelle spese facoltative gia' ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 305. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 maggio 1933, n. 626

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Il Regio Decreto 3 maggio 1933, n. 626 ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2 e 3) che "Per le Provincie che eccedono il limite normale delle sovrimposte fondiarie sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale, le deliberazioni concernenti nuove o maggiori spese che impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri. Tale approvazione e' richiesta anche se trattisi di spese alle quali, nell'esercizio in corso, si provveda con prelevamenti dal fondo di riserva, con storni di fondi o con nuove o maggiori entrate. Sono di conformita' integrati gli articoli 307, 308 (primo comma), 309 e 311 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175".

Testo vigente dal 21 giugno 1933 al 1 aprile 1934 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art307 · fonte su Normattiva