Art. 31 — Esenzioni in tempo di guerra
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In caso di guerra e' data facolta' al Governo di provvedere, con decreto Reale, alla esenzione temporanea dalle imposte di consumo pei viveri destinati alle truppe mobilizzate, ed al modo di indennizzare i comuni e gli appaltatori in confronto degli introiti medi dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni di tariffa.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva