Art. 311Autorizzazione di nuove o maggiori spese

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Fermo il disposto degli articoli 307 e 308, dopo approvato il bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa puo' essere autorizzata se non siano indicati i mezzi per provvedervi. La relativa deliberazione del podesta' e del rettorato e' soggetta, in ogni caso, all'approvazione del prefetto.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 21 giugno 1933 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art311 · fonte su Normattiva