Art. 311 — Autorizzazione di nuove o maggiori spese
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Fermo il disposto degli articoli 307 e 308, dopo approvato il bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa puo' essere autorizzata se non siano indicati i mezzi per provvedervi. La relativa deliberazione del podesta' e del rettorato e' soggetta, in ogni caso, all'approvazione del prefetto.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 21 giugno 1933 · versione 0 su Normattiva