Art. 311Autorizzazione di nuove o maggiori spese

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Fermo il disposto degli articoli 307 e 308, dopo approvato il bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa puo' essere autorizzata se non siano indicati i mezzi per provvedervi. La relativa deliberazione del podesta' e del rettorato e' soggetta, in ogni caso, all'approvazione del prefetto. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 maggio 1933, n. 626

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Il Regio Decreto 3 maggio 1933, n. 626 ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2 e 3) che "Per le Provincie che eccedono il limite normale delle sovrimposte fondiarie sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale, le deliberazioni concernenti nuove o maggiori spese che impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri. Tale approvazione e' richiesta anche se trattisi di spese alle quali, nell'esercizio in corso, si provveda con prelevamenti dal fondo di riserva, con storni di fondi o con nuove o maggiori entrate. Sono di conformita' integrati gli articoli 307, 308 (primo comma), 309 e 311 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175".

Testo vigente dal 21 giugno 1933 al 1 aprile 1934 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art311 · fonte su Normattiva