Art. 313 — Allocazioni d'ufficio in bilancio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 21 giugno 1933. Leggi il testo vigente →
Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il podesta' o il rettorato, di fare di ufficio in bilancio, anche nel corso dell'esercizio, le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie e per quelle dipendenti da impegni validamente assunti.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 21 giugno 1933 · versione 0 su Normattiva