Art. 313Allocazioni d'ufficio in bilancio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1933 al 1 aprile 1934. Leggi il testo vigente →

Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il podesta' o il rettorato, di fare di ufficio in bilancio, anche nel corso dell'esercizio, le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie e per quelle dipendenti da impegni validamente assunti. ((Qualora trattisi di stanziamenti che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al precedente comma sono deferite, nei riguardi delle Provincie che applicano sovrimposte eccedenti il limite normale, al Ministro per lo finanze, di concerto col Ministro per l'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale)).

Testo vigente dal 21 giugno 1933 al 1 aprile 1934 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art313 · fonte su Normattiva