Art. 314

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I comuni e le provincie non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti: 1. che abbiano per iscopo di provvedere a opere pubbliche di carattere obbligatorio debitamente autorizzate e, ove trattisi di opere pubbliche comunali, i relativi progetti tecnici abbiano riportato il visto dell'ingegnere capo del competente ufficio del genio civile e il parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici, se l'importo delle opere superi le L. 500.000, ovvero un milione di lire, se si tratta di provincie o dei comuni delle prime tre classi. Prima di impartire l'approvazione nei riguardi di tali mutui, la Giunta provinciale amministrativa deve accertare che si e' gia' provveduto, con mezzi adeguati, al finanziamento di altre opere pubbliche improrogabili, eventualmente in corso di esecuzione; 2. che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, ovvero di debiti dipendenti da condanne o da transazioni regolarmente approvate e, per le provincie, di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie, o riguardino, in ogni caso, l'acquisto di stabili per pubblico servizio o altre finalita' previste da leggi speciali; 3. che sia garantito l'ammortamento, determinando i mezzi per provvedervi, nonche' i mezzi pel pagamento degl'interessi. Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni, con o senza interessi. ((Le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai Rettorati delle provincie i cui bilanci siano pareggiati con sovrimposte comprese nel limite normale sono soggette all'approvazione del Ministro per l'interno, su parere della Giunta provinciale amministrativa. Sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno e con la procedura di cui all'ultimo capoverso dell'art. 258, le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai Rettorati delle provincie i cui bilanci siano pareggiati con sovrimposte eccedenti il limite anzidetto. Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo puo' essere contratto dalle Provincie se gli interessi e la rata di ammortamento, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualsiasi natura precedentemente contratti, facciano ascendere le somme da iscriversi in bilancio per il servizio degli interessi e dell'ammortamento ad una cifra superiore ai due terzi del limite normale della sovrimposta fondiaria. Nulla e' innovato all'art. 5 del R. decreto 3 maggio 1933, n. 626)). 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737, convertito con modificazioni dalla L. 5 febbraio 1934, n. 178, nel modificare il Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1555, ha conseguentemente disposto (con l'art 12, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1934.

Testo vigente dal 29 dicembre 1933 al 1 aprile 1934 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art314 · fonte su Normattiva