Art. 314
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I comuni e le provincie non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti: 1. che abbiano per iscopo di provvedere a opere pubbliche di carattere obbligatorio debitamente autorizzate e, ove trattisi di opere pubbliche comunali, i relativi progetti tecnici abbiano riportato il visto dell'ingegnere capo del competente ufficio del genio civile e il parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici, se l'importo delle opere superi le L. 500.000, ovvero un milione di lire, se si tratta di provincie o dei comuni delle prime tre classi. Prima di impartire l'approvazione nei riguardi di tali mutui, la Giunta provinciale amministrativa deve accertare che si e' gia' provveduto, con mezzi adeguati, al finanziamento di altre opere pubbliche improrogabili, eventualmente in corso di esecuzione; 2. che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, ovvero di debiti dipendenti da condanne o da transazioni regolarmente approvate e, per le provincie, di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie, o riguardino, in ogni caso, l'acquisto di stabili per pubblico servizio o altre finalita' previste da leggi speciali; 3. che sia garantito l'ammortamento, determinando i mezzi per provvedervi, nonche' i mezzi pel pagamento degl'interessi. Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni, con o senza interessi. ((Le deliberazioni dei Rettorati provinciali concernenti la contrattazione di mutui da garantirsi con sovrimposte eccedenti i limiti normali sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno e con la procedura di cui all'ultimo capoverso dell'art. 258)).
Testo vigente dal 13 dicembre 1932 al 29 dicembre 1933 · versione 4 su Normattiva