Art. 322 — Divieto di contrarre nuovi mutui; eccezioni
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Ai comuni contemplati dall'articolo precedente e' vietato di contrarre nuovi mutui. Tale divieto non si estende ai mutui per il riscatto di passivita' onerose, per la prosecuzione di opere pubbliche improrogabili, iniziate prima dell'emanazione del presente Testo Unico, e per la costruzione e la sistemazione di acquedotti, fognature e cimiteri. I provvedimenti relativi alla contrattazione di tali prestiti sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, ai detti comuni, mutui da ammortizzare in 35 anni per l'estinzione dei disavanzi delle gestioni attinenti agli anni 1931 e precedenti, a carico dei fondi provenienti dai buoni postali fruttiferi.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva