Art. 249
Limiti alla contrazione di nuovi mutui
Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione ((...)) dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, nonche' dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati. ((Resta salva la facolta' dell'ente di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio con le modalita' previste dall'articolo 194.))
Testo vigente dal 8 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 147 su Normattiva