Art. 325 — Fondo d'integrazione
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E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze del fondo di 300 milioni per l'integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali. Lo stanziamento avra' effetto a decorrere dall'esercizio 1931-32, ma per tale esercizio e' ridotto alla meta'.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1934 · versione 0 su Normattiva