Art. 325Fondo d'integrazione

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E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze del fondo di 300 milioni per l'integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali. Lo stanziamento avra' effetto a decorrere dall'esercizio 1931-32, ma per tale esercizio e' ridotto alla meta'.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art325 · fonte su Normattiva