Art. 122
[1]del fondo interbancario
[2]Per le imprese agricole localizzate nei territori di cui all'art. 1 e' elevato dal 50 ai 60 per cento del mutuo il limite massimo della fidejussione che il "Fondo interbancario" di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, puo' concedere agli imprenditori agricoli, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione dei concorso sul pagamento degli interessi ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie.(1)
[3](1) Art. 20, c. 2°, L. n. 153/1975
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva