Art. 327Ripartizione del fondo d'integrazione

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Il fondo di cui al precedente articolo e', con decreto del ministro delle Finanze, di concerto col ministro dell'Interno, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, ripartito tra le provincie che, nonostante l'applicazione, con le massime aliquote consentite dal presente Testo Unico, delle sovrimposte fondiarie e di tutte le altre imposte, tasse e contributi, non siano in grado di provvedere al pareggio dei loro bilanci. Le quote di concorso sono corrisposte in sei rate bimestrali.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art327 · fonte su Normattiva