Art. 328 — Consolidamento delle quote di concorso
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In base agli accertamenti compiuti per l'integrazione dei bilanci 1932 le quote di concorso saranno consolidate per un biennio e cosi' successivamente, ove occorra, di biennio in biennio. L'assegnazione potra' essere riveduta per circostanze sopraggiunte. Contro i provvedimenti adottati dal ministro delle Finanze di concerto con quello dell'Interno, a norma del presente articolo e di quello precedente, non e' ammesso alcun gravame, neanche per motivi di legittimita'.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1934 · versione 0 su Normattiva