Art. 329 — Commissione centrale per la finanza locale; composizione
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La Commissione centrale per la finanza locale, istituita dall'art. 22 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, e modificata dall'art. 14 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, e' presieduta dal sottosegretario di Stato al ministero delle Finanze, designato dal ministro ed e' composta come appresso:
- a)un vice presidente scelto dal ministro delle Finanze di concerto col ministro dell'Interno;
- b)di un preside e di un podesta' da designarsi dal Ministro dell'Interno;
- c)un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei Conti;
- d)i direttori generali dell'amministrazione civile, delle imposte dirette e delle dogane ed imposte indirette;
- e)un rappresentante del Partito nazionale fascista, designato dal Segretario;
- f)di due componenti del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, designati dal Comitato corporativo centrale;
- g)due esperti nella materia delle finanze locali scelti rispettivamente, l'uno dal ministro delle Finanze e l'altro dal ministro dell'Interno. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al nono, dei quali uno appartenente al ruolo dell'amministrazione centrale delle finanze, e l'altro a quello dell'amministrazione dell'interno. E' in facolta' del Presidente di ripartire la Commissione in Sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri eguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti. Per la validita' delle adunanze tanto della Commissione quanto delle Sottocommissioni e' necessaria la presenza di almeno i due terzi dei membri che le compongono. Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale su proposta del ministro delle Finanze di concerto col ministro dell'Interno. I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. ((Le spese pel funzionamento della Commissione sono liquidate nel modo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze e graveranno su apposito fondo da inscriversi nello stato di previsione della spesa di quel Ministero)). 12 Oltre alle attribuzioni previste dal presente Testo Unico, la Commissione e' chiamata a dare parere su tutte le questioni relative alla finanza locale che siano sottoposte al suo esame dal ministro delle Finanze e dal ministro dell'Interno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1934
Il Regio D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737, convertito con modificazioni dalla L. 5 febbraio 1934, n. 178, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1934.
Testo vigente dal 29 dicembre 1933 al 1 aprile 1934 · versione 12 su Normattiva