Art. 331Passaggio di servizi allo Stato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1940 al 12 settembre 1940. Leggi il testo vigente →

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Testo Unico, su proposta del ministro dell'Educazione nazionale, di concerto con i ministri dell'Interno e delle Finanze, saranno stabilite le modalita' per il passaggio dei servizi dell'istruzione elementare allo Stato, coordinandosi le attribuzioni del ministero predetto con quelle spettanti ai comuni, anche nei riguardi della vigilanza e delle opere assistenziali. Con decreto Reale, promosso dal ministro della Giustizia e degli Affari di Culto di concerto col ministro delle Finanze, saranno stabilite le modalita' per il passaggio del servizio delle carceri mandamentali e della custodia dei detenuti e per quelli della somministrazione dei locali e mobili degli uffici giudiziari, illuminazione e riscaldamento dei locali stessi, dando, ove occorra, al detto trasferimento, una decorrenza diversa da quella indicata dall'art. 2, ma non oltre il 30 giugno 1933. Per il periodo successivo al 1° gennaio 1932, pel quale i servizi indicati nel precedente comma continuassero ad essere affidati ai comuni, lo Stato provvedera' al rimborso delle spese all'uopo anticipate dai comuni stessi. Le somme da rimborsarsi non potranno superare quelle effettivamente sostenute dagli enti predetti nel 1930, ridotte delle economie dipendenti dall'applicazione del R. decreto legge 20 novembre 1930, n. 1491. 30

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 marzo 1940, n. 126

30

La L. 14 marzo 1940, n. 126, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "In deroga al disposto dell'art. 331, ultima parte, del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175 e dell'art. 2 del R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1668, lo Stato, a decorrere dal giorno in cui gli uffici giudiziari di Milano si trasferiranno nel nuovo palazzo di giustizia ivi costruito, potra' rimborsare annualmente al detto Comune per la provvista, e la manutenzione dei mobili, per l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali, per i telefoni, nonche' per gli altri servizi accessori, una somma superiore al limite di cui negli articoli succitati, ma non oltre le lire 1.440.000".

Testo vigente dal 4 aprile 1940 al 12 settembre 1940 · versione 34 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art331 · fonte su Normattiva