Art. 331Passaggio di servizi allo Stato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1941 al 15 gennaio 1942. Leggi il testo vigente →

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Testo Unico, su proposta del ministro dell'Educazione nazionale, di concerto con i ministri dell'Interno e delle Finanze, saranno stabilite le modalita' per il passaggio dei servizi dell'istruzione elementare allo Stato, coordinandosi le attribuzioni del ministero predetto con quelle spettanti ai comuni, anche nei riguardi della vigilanza e delle opere assistenziali. Con decreto Reale, promosso dal ministro della Giustizia e degli Affari di Culto di concerto col ministro delle Finanze, saranno stabilite le modalita' per il passaggio del servizio delle carceri mandamentali e della custodia dei detenuti e per quelli della somministrazione dei locali e mobili degli uffici giudiziari, illuminazione e riscaldamento dei locali stessi, dando, ove occorra, al detto trasferimento, una decorrenza diversa da quella indicata dall'art. 2, ma non oltre il 30 giugno 1933. Per il periodo successivo al 1° gennaio 1932, pel quale i servizi indicati nel precedente comma continuassero ad essere affidati ai comuni, lo Stato provvedera' al rimborso delle spese all'uopo anticipate dai comuni stessi. Le somme da rimborsarsi non potranno superare quelle effettivamente sostenute dagli enti predetti nel 1930, ridotte delle economie dipendenti dall'applicazione del R. decreto legge 20 novembre 1930, n. 1491. 303134

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 marzo 1940, n. 126

30

La L. 14 marzo 1940, n. 126, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "In deroga al disposto dell'art. 331, ultima parte, del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175 e dell'art. 2 del R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1668, lo Stato, a decorrere dal giorno in cui gli uffici giudiziari di Milano si trasferiranno nel nuovo palazzo di giustizia ivi costruito, potra' rimborsare annualmente al detto Comune per la provvista, e la manutenzione dei mobili, per l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali, per i telefoni, nonche' per gli altri servizi accessori, una somma superiore al limite di cui negli articoli succitati, ma non oltre le lire 1.440.000".

L. 3 agosto 1940, n. 1179

31

La L. 3 agosto 1940, n. 1179, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al disposto degli articoli 331, ultima parte, del Testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e 2 del R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1668, il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, e' autorizzato ad erogare la somma di lire quattrocentosettantamila per l'arredamento del nuovo Palazzo di giustizia di Salerno".

L. 24 aprile 1941, n. 392

34

con decorrenza dal 1 gennaio 1941

La L. 24 aprile 1941, n. 392, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX sono abrogati: il numero 3 dell'art. 2 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e, per quanto riguarda gli Uffici giudiziari, i capoversi dell'art. 331 dello stesso testo unico e il R. decreto 17 dicembre 1931-IX, n. 1668, salvi i rimborsi delle spese anticipate dai Comuni fino al 31 dicembre 1940-XIX che saranno effettuati secondo le norme vigenti; nonche' tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge".

Testo vigente dal 11 giugno 1941 al 15 gennaio 1942 · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art331 · fonte su Normattiva