Art. 331Passaggio di servizi allo Stato

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Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Testo Unico, su proposta del ministro dell'Educazione nazionale, di concerto con i ministri dell'Interno e delle Finanze, saranno stabilite le modalita' per il passaggio dei servizi dell'istruzione elementare allo Stato, coordinandosi le attribuzioni del ministero predetto con quelle spettanti ai comuni, anche nei riguardi della vigilanza e delle opere assistenziali. Con decreto Reale, promosso dal ministro della Giustizia e degli Affari di Culto di concerto col ministro delle Finanze, saranno stabilite le modalita' per il passaggio del servizio delle carceri mandamentali e della custodia dei detenuti e per quelli della somministrazione dei locali e mobili degli uffici giudiziari, illuminazione e riscaldamento dei locali stessi, dando, ove occorra, al detto trasferimento, una decorrenza diversa da quella indicata dall'art. 2, ma non oltre il 30 giugno 1933. Per il periodo successivo al 1° gennaio 1932, pel quale i servizi indicati nel precedente comma continuassero ad essere affidati ai comuni, lo Stato provvedera' al rimborso delle spese all'uopo anticipate dai comuni stessi. Le somme da rimborsarsi non potranno superare quelle effettivamente sostenute dagli enti predetti nel 1930, ridotte delle economie dipendenti dall'applicazione del R. decreto legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 4 aprile 1940 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art331 · fonte su Normattiva