Art. 333 — Trattamento di quiescenza del personale insegnante dei comuni autonomi
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A decorrere dal 1° gennaio 1932 sono trasferiti a carico dei RR. provveditorati agli studi; i contributi al monte pensioni amministrato dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, dovuti per gl'ispettori scolastici, per i direttori didattici e per gl'insegnanti elementari dai comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, a norma del capo III titolo I, del testo unico 23 marzo 1931, n. 707. Nulla e' innovato nei riguardi del trattamento di quiescenza a favore dei detti insegnanti, alle disposizioni del citato testo unico. Gl'ispettori scolastici, i direttori didattici e gl'insegnanti elementari ancora iscritti ai regolamenti speciali di pensione dei comuni sopra indicati sono, con la stessa decorrenza, iscritti al monte pensioni, a cui saranno corrisposti dagli interessati e dai RR. provveditorati agli studi, in sostituzione dei comuni, i contributi rispettivamente stabiliti dal citato testo unico. Le pensioni e le indennita' spettanti a tali insegnanti saranno liquidate a norma degli articoli 94 e seguenti dello stesso testo unico e ripartite, a carico del monte pensioni e dei comuni, in proporzione della durata dei servizi, rispettivamente resi con iscrizione al monte pensioni o ai regolamenti speciali. Gl'ispettori scolastici, i direttori didattici e gl'insegnanti elementari che si trovino nelle condizioni previste al precedente comma, le loro vedove e i loro orfani minorenni hanno facolta' di chiedere che la pensione o l'indennita' sia liquidata, per l'intera durata del servizio, secondo le norme dei regolamenti speciali ai quali siano iscritti all'entrata in vigore del presente Testo Unico. In tale ipotesi la direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico del monte pensioni secondo il citato testo unico 23 marzo 1931, n. 707, comunicandone l'importo alla Corte dei Conti. La Corte provvede al conferimento dell'assegno complessivo dovuto all'ispettore scolastico, al direttore didattico o all'insegnante in base al regolamento speciale del comune, valutando, a carico del comune medesimo, anche il periodo pel quale sia stata effettuata la devoluzione di cui agli articoli 161 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, modificati con il R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 426, che puo' essere chiesta dal direttore didattico o dall'insegnante anche posteriormente all'iscrizione al monte pensioni. L'importo della pensione o dell'indennita' e' ripartito dalla Corte dei Conti tra il monte pensioni e i comuni con regolamento proprio, con le norme di cui ai precedenti comma: la differenza tra la quota a carico del monte pensioni, secondo la liquidazione deliberata dalla Corte dei Conti e quella risultante dalla liquidazione gia' eseguita dal monte in base alle norme del testo unico 23 marzo 1931, n. 707, fa carico allo Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi del Governatorato di Roma e dei direttori didattici e degl'insegnanti elementari da esso dipendenti.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 28 gennaio 1932 · versione 0 su Normattiva