Art. 334 — Personale degli archivi provinciali di Stato delle provincie napoletane e siciliane
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Agli effetti del trasferimento disposto con l'art. 3 (n. 10), entro il 30 giugno 1932 sara' provveduto, con decreto Reale, promosso dal ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze, all'inquadramento del personale degli archivi provinciali di Stato delle provincie napoletane e siciliane ed a quant'altro occorra per l'esecuzione della citata disposizione. 3 A decorrere dalla data del trasferimento, gl'impiegati degli archivi sopra indicati diventano impiegati governativi, anche agli effetti del trattamento di quiescenza. Con il R. decreto di cui al primo comma saranno dettate le norme per il riparto dell'onere delle pensioni od indennita', tra lo Stato e gli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti, per gl'impiegati e salariati iscritti agl'istituti predetti e, tra lo Stato e le amministrazioni provinciali, per quelli ancora iscritti a regolamenti speciali di pensione vigenti presso le provincie interessate.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 giugno 1932, n. 687, convertito senza modificazioni dalla L. 15 dicembre 1932, n. 1736, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che il termine fissato dal presente comma e' prorogato al 30 settembre 1932.
Testo vigente dal 25 giugno 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 2 su Normattiva