Art. 49
[1](Art. 4, legge 29 marzo 1906, n. 100).
[2]Il Banco di Sicilia e' autorizzato ad assumere il servizio di Cassa di risparmio nelle Provincie siciliane. Le operazioni della Cassa di risparmio sono regolate dalle disposizioni della legge 29 marzo 1906, n. 100, riportate nel presente testo unico, e dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª).
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva