Art. 39
Testo-art. 39 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva
Apro la norma…
Testo-art. 39 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTE E TASSE - FINANZA LOCALE - IMPOSTA DI CONSUMO SUI MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 39, PRIMO COMMA - ASSUNTA MANCANZA DI INDICAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO E IDONEITA' DELLE NORME REGOLAMENTARI A PRECISARLO - VIOLAZIONE DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento all'art. 23 della Costituzione sollevata sul rilievo che la norma di legge non avrebbe indicato il soggetto passivo della imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie e che la precisa indicazione di tale soggetto ad opera dell'art. 34, ultimo comma, del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, contenente il regolamento di esecuzione delle imposte di consumo, non poteva concludere la lacuna della legge stante la natura regolamentare di tale provvedimento.
Riguarda ancheart. 34 r.d. 1138/1936
IMPOSTE E TASSE - FINANZA LOCALE - IMPOSTA DI CONSUMO SUI MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE - DISCIPLINA CONTENUTA NEL T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ARTT. 10, 20, 39 E 42, E NEL R.D. 30 APRILE 1936, N. 1138.
Le norme generali e fondamentali che disciplinano l'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie sono contenute nel T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 (artt. 10, 20, 39 e 42) e nel successivo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, emanato dal Governo in virtu' dell'art. 344 del T.U., per integrare e completare le disposizioni della legge fondamentale.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art39 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 10 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 42 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 344 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 20 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)
IMPOSTE E TASSE - FINANZE LOCALE - IMPOSTA DI CONSUMO SUI MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 39, PRIMO COMMA - INDIVIDUAZIONE IMPLICITA DEL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA.
L'art. 39, primo comma, del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, ai sensi del quale "l'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie si riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato" contiene l'individuazione implicita del soggetto passivo dell'imposta. Dalla norma si inferisce infatti con precisione che il fatto giuridico produttivo dell'obbligazione di pagare il tributo e' il consumo, mediante immobilizzazione in una costruzione, di materiale edilizio e che il momento in cui l'imposta si rende liquida e' quello della ultimazione del lavoro: ovvio e' quindi che debitore del tributo e' soltanto colui che esegue o fa eseguire per proprio conto e nel proprio interesse la costruzione che ha richiesto l'impiego di detto materiale.
IMPOSTE E TASSE - FINANZA LOCALE - IMPOSTA DI CONSUMO SUI MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO - NON E' OPERATA DA NORMA REGOLAMENTARE (R.D. 30 APRILE 1936, N. 1138, ART. 34, ULTIMO COMMA), MA DA ESSA SOLO ENUCLEATA DALLA LEGGE (T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 39, PRIMO COMMA).
Non e' esatto ritenere che l'individuazione del soggetto debitore dell'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie va contenuta esclusivamente nell'art. 34, ultimo comma, del regolamento di esecuzione (R.D. 30 aprile 1936, n. 1138) del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e che tale disposizione abbia quindi assolto il compito di colmare una lacuna della legge; vero e', per contro, che la norma regolamentare, col definire il soggetto passivo dell'imposta, abbia inteso soltanto ribadire e confermare, esplicandolo con maggior precisione, quel principio dell'individuazione del debitore nel proprietario della costruzione, gia' desumibile in modo non equivoco dell'art. 39, primo comma, della legge istitutiva del tributo.
Riguarda ancheart. 34 r.d. 1138/1936
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