Art. 42Riscossione a tariffa e per abbonamento

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La riscossione delle imposte di consumo e' fatta in seguito a dichiarazione del contribuente, e mediante applicazione della tariffa alle materie imponibili. I regolamenti locali possono contemplare che, per determinati generi e a determinate condizioni, la riscossione a tariffa puo' essere effettuata, sulla base di registrazioni di carico e di scarico del contribuente, con pagamenti periodici, al massimo quindicinali. Salvo le limitazioni stabilite dal regolamento, il Consiglio comunale puo' autorizzare, con deliberazione motivata, che la riscossione sia effettuata, mediante convenzione di abbonamento con singoli contribuenti. ((Per le bevande vinose l'autorizzazione di cui al precedente comma puo' essere data nei soli casi di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a piu' di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo puo' avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna)). L'abbonamento, per essere valido, deve risultare da atto scritto, secondo le norme da determinarsi nel regolamento, e deve essere garantito, per un sesto del canone.

Testo vigente dal 3 agosto 1954 al 24 dicembre 1966 · versione 62 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art42 · fonte su Normattiva