Art. 42
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La riscossione delle imposte di consumo e' fatta in seguito a dichiarazione del contribuente, e mediante l'applicazione della tariffa alle materie imponibili. Salvo le limitazioni stabilite nel regolamento, l'amministrazione delle imposte di consumo puo' fare convenzioni d'abbonamento tanto coi singoli contribuenti, esercenti o fabbricanti, quanto con classi di esercenti o fabbricanti. L'abbonamento, per essere valido, deve risultare da atto scritto, secondo le norme da determinarsi nel regolamento, e deve essere garantito per un sesto del canone.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva