Art. 47Merci rifiutate o abbandonate. Vendita nelle stazioni ferroviarie

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Per la vendita, eseguita nelle stazioni ferroviarie, delle merci rifiutate dal destinatario o non consegnate per irreperibilita' del medesimo ovvero abbandonate, l'amministrazione ferroviaria risponde del pagamento della imposta soltanto sino a concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art47 · fonte su Normattiva