Art. 541 c.nav. — Abbandono delle merci
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennita' per perdita totale, nei seguenti casi:
- a)quando le merci sono totalmente perdute;
- b)quando la nave si presume perita;
- c)quando nei casi previsti nella lettera a dell'articolo precedente, dalla data della perdita o della innavigabilita' della nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate ed imbarcate per la prosecuzione del viaggio;
- d)quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantita' superano i tre quarti del valore assicurabile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva