Art. 49Privilegi

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Per i crediti di cui all'articolo precedente, l'amministrazione delle imposte ha il privilegio, innanzi ad ogni altro creditore, salvi, per altro, i privilegi spettanti allo Stato in virtu' delle norme vigenti:

  • a)sui generi soggetti ad imposte di consumo, sui relativi recipienti e mezzi di trasporto e sui meccanismi di produzione dei generi tassati;
  • b)sui materiali per costruzioni edilizie, soggetti ad imposta di consumo a computo metrico, anche se posti in opera.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art49 · fonte su Normattiva