Art. 56 — Abitualita' nella frode
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
A colui che nei tre anni precedenti abbia gia' riportato tre condanne per i delitti previsti nell'art. 55 puo' inoltre essere applicata la pena della reclusione estensibile a tre mesi.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva