Art. 57 — Casi di raddoppiamento di pena
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Le pene sono raddoppiate per gl'impiegati e salariati addetti ai servizi di riscossione, di vigilanza e d'ispezione delle imposte di consumo, nonche' per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che abbiano partecipato al delitto di frode. Le pene sono anche raddoppiate per gl'impiegati ed agenti delle strade ferrate, per i capitani di bastimenti, per i corrieri, per i proprietari, impresari o conduttori di vetture e di tramvie e per il personale comunque posto alla loro dipendenza.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva