Art. 62Accertamento delle trasgressioni

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Gli agenti debbono condurre i trasgressori, con le merci e i mezzi di trasporto relativi alla trasgressione, all'ufficio delle imposte piu' prossimo od a quello centrale, per la compilazione del processo verbale. Essi hanno diritto, a garanzia delle multe o delle ammende, di sequestrare, oltre i generi relativi alla trasgressione, anche i recipienti o i veicoli nei quali detti generi sono trasportati. Se gli oggetti sequestrati sono esposti a deperimento, o la loro custodia e' difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, l'ufficio delle imposte puo' venderli all'incanto o a licitazione o trattativa privata, col permesso e l'intervento dell'autorita' giudiziaria. Il proprietario od il conduttore pero' puo' ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati, salvo quando sia necessario ritenerli per l'istruzione del processo, mediante deposito in denaro o garanzia per l'ammontare dell'imposta, delle spese e della pena pecuniaria richiesta dall'amministrazione.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art62 · fonte su Normattiva