Art. 66

[1]Recidiva e sanzioni accessorie

[2](articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978)

[3]1. I soggetti previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nell'articolo 65, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui ((alla parte II, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)). Essi sono altresi' sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, al controllo globale per tutti i tributi. 2. Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nell'articolo 65, e' soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore a un mese ne' superiore a cinque mesi. Il provvedimento e' adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate. 3. Fuori dei casi previsti nel comma 2, il conducente che nel corso di un triennio e' punito per tre violazioni previste nell'articolo 65 e' soggetto alla sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni ne' superiore a tre mesi. Il provvedimento e' adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate. 4. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3 si tiene conto anche delle violazioni per le quali e' intervenuto il procedimento di cui all'articolo 65, comma 4.

Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art66 · fonte su Normattiva