Art. 66
Testo-art. 66 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva
Apro la norma…
Testo-art. 66 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FINANZA LOCALE - IMPOSTE DI CONSUMO - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE TRASGRESSIONI NELLA MATERIA - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 66 - POTERE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA DI DETERMINARE VOLTA PER VOLTA LA SOMMA DA VERSARE A TITOLO DI OBLAZIONE E DI DECIDERE SE AMMETTERE O MENO UN SOGGETTO ALLA CONCILIAZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 113 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il potere discrezionale attribuito all'autorita' amministrativa di determinare la somma da versarsi a titolo di conciliazione amministrativa e di decidere se un soggetto possa essere ammesso alla medesima o meno, non contrasta con gli artt. 3 e 113 della Costituzione. Invero siffatti poteri, essendo soggetti ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali, mediante i quali puo' essere eliminato l'eventuale vizio di disparita' di trattamento, non danno luogo a facolta' arbitrarie. Essi soddisfano invece l'esigenza di adeguare il disposto normativo alla particolarita' del caso concreto, il che e' indispensabile per realizzare nei suo veri termini il principio d'eguaglianza che si traduce, in siffatti casi, in un principio di giusta proporzione (cfr. anche sent. 95/1967 e 55/1969).
FINANZA LOCALE - IMPOSTE DI CONSUMO - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE TRASGRESSIONI NELLA MATERIA - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 66 - POTERE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA DI DETERMINARE VOLTA PER VOLTA LA SOMMA DA VERSARE A TITOLO DI OBLAZIONE E DI DECIDERE SE AMMETTERE O MENO UN SOGGETTO ALLA CONCILIAZIONE - ESCLUSIONE DI TUTELA GIURISDIZIONALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO CHE DECIDE I RICORSI AMMINISTRATIVI - VIOLAZIONE DELL'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
L'espressa enunciazione legislativa che "non compete gravame davanti all'autorita' giudiziaria" avverso il provvedimento che decide i ricorsi amministrativi (art. 66 T.U. f.l.), poiche' esclude ogni tutela giurisdizionale contrasta con il principio costituzionale di cui all'art. 113 della Carta.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art66 · fonte su Normattiva
IMPOSTE E TASSE - TRASGRESSIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO - ISTANZA DI OBLAZIONE - POTERE DI VALUTAZIONE ATTRIBUITO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NATURA NON GIURISDIZIONALE MA AMMINISTRATIVA - FATTISPECIE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 66.
Non puo' dirsi esercizio di giurisdizione il potere di valutazione attribuito all'autorita' amministrativa in sede di ammissione alla conciliazione. Esercitato prima ed al di fuori del processo giurisdizionale, esso ha natura amministrativa. Non viola quindi l'art. 102 della Costituzione (cfr. anche sent. 95/1967 e 55/1969).
FINANZA LOCALE - IMPOSTE DI CONSUMO - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE TRASGRESSIONI NELLA MATERIA - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 66 - FACOLTA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONCILIARE LA TRASGRESSIONE OVE RAVVISI L'INSUSSISTENZA DELLA FRODE - NON PRECLUDE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 102 E 112 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'oblazione disciplinata dall'art. 66 del T.U. per la finanza locale, all'art. 235 R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, non contrasta con l'art. 112 della Carta. Non puo' ritenersi che la facolta' della pubblica Amministrazione di conciliare la trasgressione in caso ravvisi l'insussistenza della frode, precluda necessariamente l'esercizio dell'azione penale per delitto da parte degli organi che ne sono investiti, qualora ne ricorrano gli estremi. L'avvenuta oblazione non impedisce l'azione penale per un'imputazione a titolo di delitto, per fattispecie riconosciute diverse e delittuose dall'organo giudiziario.
FINANZA LOCALE - IMPOSTE DI CONSUMO - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE TRASGRESSIONI NELLA MATERIA - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 66 - ONERE DI VERSARE UNA CAUZIONE PERCHE' L'ISTANZA DI OBLAZIONE POSSA ESSERE PRESA IN ESAME - NON VIOLA L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'onere di versare una cauzione perche' l'istanza di oblazione possa essere presa in esame, soddisfacendo l'esigenza di evitare domande meramente dilatorie non contrasta, secondo il costante orientamento della Corte, con l'art. 24 della Costituzione. (La fattispecie e' prevista dall'art. 236 R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, in relazione all'art. 66 del T.U. f.l.).
Riguarda ancheart. 236 r.d. 1138/1936
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.