Art. 68 — Conversione delle pene pecuniarie nella reclusione
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Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilita' del condannato si convertono, a' termini del codice penale, nella reclusione per non oltre tre mesi o nell'arresto per non oltre due mesi. Qualora il condannato sia recidivo in reati della stessa indole, il limite massimo della reclusione e' elevato a sei mesi e quello dell'arresto a quattro mesi.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva