Art. 71 — Consorzi di comuni
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((Per la gestione diretta o in economia delle imposte di consumo i Comuni, anche non contermini, appartenenti alla stessa Provincia, possono riunirsi in consorzio, secondo le norme stabilite nel regolamento)). Nei comuni delle classi H ed l, con l'autorizzazione del prefetto, la riscossione delle imposte di consumo in economia puo' farsi mediante convenzioni di abbonamento obbligatorio con gli esercenti e con i privati, secondo le norme stabilite nell'art. 44.
Testo vigente dal 1 maggio 1948 al 22 dicembre 2008 · versione 57 su Normattiva