Art. 259
I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose. Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale. Il prefetto puo' dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire l'obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dell'art. 93.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva