Art. 8Imposizione di nuove o maggiori spese ai comuni e alle provincie

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Dall'entrata in vigore del presente Testo Unico qualsiasi disposizione legislativa, tendente a porre a carico dei comuni e delle provincie nuove o maggiori spese, deve essere concretata di concerto, oltre che col ministro delle Finanze, anche col ministro dell'Interno, il cui consenso deve risultare dal relativo disegno di legge, e, qualora la spesa sia inerente a servizi di carattere statale, devono essere, in pari tempo, assegnati agli enti predetti i corrispondenti mezzi di entrata.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art8 · fonte su Normattiva